Violenza fisica e morale sul minore- Cassazione penale sez. VI, 19/06/2024, n.34276

Il reato di abuso dei mezzi di coercizione o disciplina presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate.

Esula, invece, dal suo perimetro applicativo qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte, connotate da modalità aggressive, sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore, lì dove invece l’abuso ex articolo 571 del Cp presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti (nella specie è stata ritenuta corretta la qualificazione a titolo di maltrattamenti ex articolo 572 del Cp, sul rilievo che l’accertato uso della violenza nei confronti del minore escludeva la qualificazione a titolo di abuso dei mezzi di correzione).

Sentenza


 

Avv. Serena Lombardo