Il 2 dicembre 2024 si è tenuto presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Palermo il convegno dal titolo “SEPARAZIONE CONFLITTUALE E RIFIUTO DEL GENITORE DA PARTE DEL FIGLIO MINORE. QUALI POSSIBILI SOLUZIONI?”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Palermo, con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le associazioni familiariste (A.M.I., UNCM, O.N.D.I.F., A.I.A.F., A.N.F.I., CAMMINO).
Argomento di particolare interesse, considerato che, nelle separazioni conflittuali, capita sovente che il figlio minore rifiuti di incontrare il genitore non convivente.
Alla base di tale comportamento possono esserci diverse motivazioni, spesso derivanti da un conflitto di lealtà che il minore instaura con il genitore convivente.

L’Italia è stata destinataria, nel tempo, di numerose condanne della Corte EDU per violazione dell’art. 8 della CEDU, per non aver approntato misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita.
La Corte EDU stabilisce il principio secondo il quale le autorità nazionali hanno l’obbligo di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, affermando, tuttavia, che tale obbligo non è assoluto, dovendo tener conto degli interessi, nonché dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e, in particolare, dell’interesse superiore del minore e dei diritti riconosciuti al medesimo dall’articolo 8 della Convenzione (Cfr. Sentenza CEDU del 2 novembre 2010 – Piazzi c.Italia; Sentenza CEDU del 23 giugno 2016 – Strumia c. Italia; Sentenza della CEDU del 15 settembre 2016 – Giorgioni c. Italia; Sentenza CEDU del 12 ottobre 2023 – Landini c. Italia).
Sulla scia dell’orientamento della CEDU, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 21969/2024, ha stabilito che “la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o addirittura di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso e il coniuge non affidatario”.
Dal punto di vista normativo, l’introduzione del nuovo art. 473 bis 6 c.p.c., secondo il quale, nelle ipotesi di rifiuto del figlio ad incontrare il genitore, il giudice procede all’ascolto del minore senza ritardo e può abbreviare i termini processuali, costituisce un grande passo avanti nella tutela del diritto di visita del genitore non convivente.
La medesima previsione, inoltre, si applica nei casi in cui vengano segnalate condotte di un genitore che ostacolano l’incontro tra il minore e l’altro genitore.
In relazione a quest’ultimo aspetto, meritano attenzione anche i nuovi artt. 473 bis 38 e 473 bis 39 c.p.c., che disciplinano, rispettivamente, il procedimento giudiziario per l’attuazione dei provvedimenti di affidamento e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché l’adozione di provvedimenti ammonitori e condannatori nei confronti del genitore inadempiente.
Il Tribunale di Palermo ha già dato applicazione alla nuova normativa, adottando provvedimenti di ammonizione e di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa contro i genitori inadempienti.
Camera Minorile di Palermo - Presidente Avv. Serena Lombardo