Risponde al consolidato orientamento di questa Corte il principio, correttamente declinato dai giudici partenopei che hanno evidenziato la peculiare gravità dei fatti alla luce della tenera età delle vittime e del contesto familiare degli accadimenti tale da aver generato un particolare allarme sociale, secondo il quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti (di cui il presente ricorso non contiene alcuna menzione) o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che venga fatto riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).