AMMONIMENTO E CONDANNA DEL GENITORE OSTACOLANTE

I nuovi artt. 473 bis 38 e 473 bis 39 c.p.c.

I genitori che incontrano difficoltà nell’attuazione dei provvedimenti relativi alle modalità di affidamento, di esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto di visita possono proporre ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire, il quale determinerà le modalità di attuazione, adottando i provvedimenti opportuni, con esclusivo riguardo all’interesse superiore del minore.

È quanto stabilisce il nuovo art. 473 bis 38 c.p.c., che introduce un nuovo strumento processuale, veloce e privo di formalità, per risolvere le situazioni di conflitto tra i genitori sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.

Il ricorso è esperibile, ad esempio, quando non vi è accordo tra i genitori sulle modalità di esercizio del diritto di visita o sulle attività extrascolastiche dei figli minori, o ancora, nelle ipotesi più gravi, nel caso in cui un genitore non riesca ad incontrare il figlio per le condotte ostruzionistiche poste in essere dall’altro.

In queste ipotesi, la decisione viene rimessa al giudice, il quale, nel caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore, ammonire il genitore inadempiente, individuare una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. a carico del genitore inadempiente per le inosservanze successive e condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa, come previsto dal nuovo art. 473 bis 39 c.p.c.

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Camera Minorile di Palermo - Presidente Avv. Serena Lombardo