Cessazione automatica dell’affidamento del minore al raggiungimento della maggiore età, anche se disposto a tempo indeterminato – Cassazione civile sez. I, 30/12/2024, n.34990.
Il provvedimento di affido ha di regola un’efficacia limitata nel tempo che alla stregua dell’art. 4, comma 4, l. n. 184/1983 non può eccedere i ventiquattro mesi peraltro prorogabili e può cessare la propria efficacia come prevede l’art. 4, comma 5, l. n. 184/1983 quando, valutato l’interesse del minore, sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea che ne ha giustificato l’allontanamento dal nucleo familiare di appartenenza.
Dunque, anche quando, come nel caso che ne occupa, l’affidamento per la peculiarità della vicenda riconducibile alla persona dell’interessata sia disposto a tempo indeterminato, la misura, già di per sé soggetta ad un termine di efficacia, non può estendere i propri effetti oltre l’ambito in cui ne è giustificata l’adozione, che si identifica con le speciali esigenze di cura di cui necessità il minore per le difficoltà che esse trovano ad essere soddisfatte nell’ambito familiare.
Trattandosi, perciò, di un provvedimento finalizzato alla tutela del minore esso non è dotato di un’ultrattività nel tempo che gli consenta di mantenersi anche quando, pur permanendo le esigenze di cura del soggetto, questo sia uscito dalla condizione, costituita appunto dalla sua minore età, in considerazione della quale ne era avvenuta l’adozione.
Essendo, infatti, la sua adozione indissolubilmente legata alla valutazione delle esigenze di cura che il soggetto reclama in quanto minore, è certo e va perciò affermato che il provvedimento con cui il minore sia dato in affidamento ai soggetti abilitati, anche dove ne sia prevista fin dall’atto della sua adozione un’efficacia illimitata nel tempo, non possa produrre alcun effetto dopo il compimento della maggiore età, in quanto è venuta meno la condizione che ne aveva giustificato l’adozione.
Camera Minorile di Palermo - Presidente Avv. Serena Lombardo