L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, sicché, laddove sia avviato un procedimento a tutela di minore straniero considerato non accompagnato, il provvedimento collegiale adottato dal Tribunale per i minorenni a chiusura del procedimento, con il quale sia confermata la nomina del tutore e siano date disposizioni per l’affidamento e il collocamento del minore, è reclamabile davanti alla Corte d’appello e la statuizione di quest’ultima è ricorribile per cassazione.