Cass. 29 settembre 2017 n° 22933
La Suprema Corte viene chiamata a pronunciarsi su ricorso presentato dal tutore avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Palermo aveva disposto la revoca dello stato di adottabilità di una minore. Il tutore, alla luce della peculiarità delle condizioni psico-fisiche dei genitori, rilevava l’omessa verifica delle condizioni contingenti della minore e del suo stato psicologico, chiedendo un’attenta e concreta valutazione del prevalente interesse della minore al mantenimento o alla recisione del legame con il genitore.
La Corte di Cassazione osserva che, perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, devono risultare, all’esito di rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell’esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell’assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un’equilibrata e sana crescita psicofisica.
La Corte evidenzia che tale valutazione d’idoneità deve essere eseguita attraverso un controllo della relazione intrafamiliare e non esclusivamente sulla persona del genitore, occorrendo anche osservare con attenzione lo stato psicologico ed evolutivo del minore.
La sentenza impugnata viene dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo.