Temporanea assegnazione in altra sede del dipendente pubblico con figli finoa tre anni di età – Corte Cost. Sent. 04 giugno 2024, n. 99.

È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42˗bis, c. 1, d.lgs. n.151/2001 (T.U. tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a 3 anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di 3 anni, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli.

Alla luce di una simile ratio dell’istituto, non risulta ragionevole, e quindi in contrasto con l’articolo 3 Cost., consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore: una simile limitazione non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare.


Sentenza

Camera Minorile di Palermo - Presidente Avv. Serena Lombardo