Stepchild: la Corte Costituzionale con sentenza n. 76 del 7 aprile 2016 dichiara inammissibile il ricorso presentato dal TM di Bologna
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile per meri motivi procedurali la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale per i minorenni di Bologna in relazione agli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983 nella parte in cui non consentirebbero – alla stregua del “diritto vivente” – di valutare la rispondenza all’interesse del minore adottato all’estero del riconoscimento della sentenza straniera pronunciante la sua adozione in favore del coniuge del genitore biologico.
In realtà, la Corte motiva la sua decisione riconducendola all’inadeguata individuazione, da parte del giudice rimettente, del contesto normativo, atteso che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto applicabile al caso oggetto del suo giudizio la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di adozione internazionale di minori, riconducendo la fattispecie da cui origina il giudizio principale all’art. 36, co. 4, l. n. 184/1983, che estende il controllo giudiziale del Tribunale per i minorenni ad una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani. Invero, nel caso di specie, considerato che la ricorrente al momento dell’adozione era ancora cittadina americana, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina relativa al riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri.
Si tratta dunque di una decisione procedurale e non di merito, che nulla dice in ordine alla legittimità o meno della stepchild.