Corte di Cassazione, sez. I civile – sentenza 16 aprile 2018, n.9373

L’adozione in casi particolari di cui all’art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 integra una «clausola di chiusura del sistema» volta a salvaguardare la continuità affettiva ed educativa tra adottante e adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l’unica previsione della “condicio legis” della “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, che va intesa come impossibilità “di diritto” di procedere all’affidamento preadottivo e non impossibilità “di fatto”.

L’adozione in questione non presuppone lo stato di abbandono del minore, e non comporta la recisione dei rapporti del minore con la famiglia di origine. Risponde piuttosto all’esigenza di assicurare il rispetto del preminente interesse del minore, ai sensi del disposto di cui all’art. 57 della legge n. 184 del 1983.

Testo sentenza