La Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato ascolto di un minore, che all’epoca del giudizio di primo grado non aveva ancora compiuto il 6° anno d’età, non rappresenta una violazione dell’art. 262 c.c. (trattavasi di giudizio relativo all’attribuzione del cognome paterno ad una minore nei cui confronti la paternità era stata accertata giudizialmente) né tantomeno della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176) e dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77). Ed infatti, la decisione dei Giudici di merito di non procedere all’ascolto è giustificabile con la tenerissima età della bambina all’epoca del procedimento, allorché, come peraltro risulta adeguatamente motivato, proprio per l’età la minore non poteva avere discernimento di quale fosse la propria volontà con riferimento all’oggetto del contenzioso.