Assegnazione della casa familiare, va all’ex con i figli ma fa ridurre l’assegno

Assegnazione della casa familiare, va all’ex con i figli ma fa ridurre l’assegno

La casa familiare o casa coniugale è un istituto che si tende a richiamare al momento della separazione o del divorzio dei coniugi.

L’articolo 337 sexies del codice civile viene in rilievo in tale contesto, disciplinando l’assegnazione della casa coniugale quando si rompe il legame tra i due coniugi.

Assegnazione della casa familiare, un provvedimento distinto da quelli strettamente economici

Nelle famiglie divise, l’assegnazione della casa familiare è un provvedimento distinto da quelli strettamente economici e viene disposto in considerazione delle esigenze dei figli. Tuttavia, si tratta di una decisione che presenta risvolti di carattere economico, che possono giustificare la riduzione, o almeno la rivalutazione, dell’assegno a carico del genitore a cui la casa non viene attribuita.

Assegnazione della casa familiare, le precisazioni della Cassazione

Lo ha puntualizzato la Cassazione, mediante ordinanza n. 33606 dello scorso 11 novembre, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da un padre contro la sentenza della Corte d’Appello: quest’ultima aveva confermato l’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori ma aveva stabilito che convivessero con la madre nella casa familiare a lei assegnata (superando così la decisione del Tribunale di “collocarli” a settimane alterne presso i genitori) e aveva mantenuto in capo al padre l’onere di contribuire al loro mantenimento.

Il padre ha contestato, in primo luogo, la collocazione presso la madre e l’assegnazione alla stessa della casa familiare.

Assegnazione della casa familiare, una tutela specifica

La Cassazione, sul punto, ricorda che l’assegnazione della casa costituisce una tutela specifica dell’interesse dei figli della coppia a una serena crescita. La decisione, se è stata coerentemente motivata dal giudice di merito, non può essere rivista in sede di legittimità.

Ciò perché ogni questione di affidamento è rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito e, se motivata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di giudizio della Cassazione.

La Suprema Corte accoglie, invece, il secondo motivo di ricorso attraverso cui il padre contesta, a seguito dell’assegnazione della casa alla sua ex, la mancata revisione dell’assegno di mantenimento per i figli da lui versato. La Cassazione, invero, specifica che l’assegnazione della casa coniugale (o familiare nel caso di coppie di fatto) non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole.

Di conseguenza, secondo i giudici, la Corte d’appello avrebbe dovuto, d’ufficio, procedere alla rivalutazione del contributo di mantenimento a carico del padre stabilito in primo grado, perché l’assegnazione della casa ha precisi risvolti economici.

Assegnazione della casa familiare, la violazione dei principi del codice civile

La pronuncia di merito ha quindi violato, come si legge nell’ordinanza, “l’articolo 337 sexies del codice civile, che prevede che dell’assegnazione della casa familiare il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l’eventuale titolo di proprietà”.

Tale principio, chiarisce la Cassazione, “concretizza lo stretto legame tra l’assegnazione della casa familiare e i rapporti economici, per cui è ragionevole affermare che l’assegnazione della casa familiare, oltre un capo di sentenza a sé, costituisce anche parte del capo relativo alle disposizioni di carattere economico, o comunque che i due capi sono così strettamente connessi che la modifica dell’uno, se non implica necessariamente che sia modificato anche l’altro, ne richiede quantomeno una specifica e puntuale riconsiderazione anche d’ufficio”.

La Suprema Corte, dunque, cassa la decisione di appello su tale punto, con rinvio al giudice territoriale in diversa composizione.

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