La Corte Costituzionale, come emerge dal comunicato stampa divulgato lo scorso 24 febbraio, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono, nelle adozioni di minori “in casi particolari”, l’esistenza di “rapporti civili” tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante (articolo 55 della legge n. 184 del 1983 e articolo 300, secondo comma, del Codice civile).
Secondo i giudici delle leggi il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale.
Ciò contrasta con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’adozione “in casi particolari” riguarda bambini orfani, anche con disabilità, bambini che già vivono con il coniuge del genitore biologico, bambini non altrimenti adottabili.
La questione è stata portata all’attenzione della Consulta dal Tribunale per i Minorenni di Bologna che ha ritenuto che l’adozione in casi particolari non modifica diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine, né produce effetti verso i parenti dell’adottante e quelli dell’adottato.
Nella vicenda in esame, il ricorrente e il suo compagno, cui è legato civilmente, avevano fatto ricorso negli Stati Uniti alla surrogazione di maternità.
Al Tribunale, oltre alla pronunzia di adozione, è stato richiesto ex art. 277 c.c. di dichiarare il legame di parentela tra l’adottato ed i parenti dell’adottante.
Per i giudici bolognesi la domanda di adozione è accoglibile, mentre osterebbe all’accoglimento della pronuncia dichiarativa ex art. 277 cod. civ. l’art. 300, comma 2 cod. civ., disposizione espressamente richiamata dall’art. 55 della legge sull’adozione.
L’articolo 55 della legge n. 184 del 198, in combinato disposto con l’articolo 300, secondo comma, del Codice civile, stabilisce che un bambino adottato con “stepchild adoption” è sì figlio di chi lo accoglie nel suo nucleo familiare, ma non ha legami di natura giuridica nei confronti dei parenti dell’adottante.
In attesa del deposito della sentenza, la Corte enuncia un importante principio cui si potrà fare affidamento affinché anche i bambini adottati tramite adozione in casi particolari possano avere gli stessi diritti dei bambini adottati con adozione piena.