Sul diritto al cognome del figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto tardivamente -Cassazione civile sez. I, 05/06/2024, n.15654.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 2002 si è pronunciata in relazione alla fattispecie disciplinata dal primo comma dell’art. 262 c.c., riguardante il riconoscimento del figlio effettuato contemporaneamente dai genitori non coniugati, e ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome de padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto, ed ha esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale alle norme strettamente conseguenziali, specificamente indicate nella sentenza.

Tale decisione non si estende alle disposizioni applicabili alle fattispecie concernenti la decisione giudiziale di attribuzione del cognome al minorenne nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto contestualmente dai due genitori.


Ordinanza

Camera Minorile di Palermo - Presidente Avv. Serena Lombardo