Richiamando la sentenza della Corte Europea Godelli vs Italia e della Corte Costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini e all’accesso alle informazioni relative all’identità della madre biologica deceduta, rilevando che il decesso della madre può ben valere quale presunzione della volontà della stessa di rimuovere il segreto della maternità biologica, attesa la rilevanza della reversibilità dello stesso. La Corte sottolinea l’effetto paradossale che potrebbe essere provocato da una lettura diversa: “L’immobilizzazione della scelta per l’anonimato che verrebbe in tal modo a determinarsi post mortem verrebbe a realizzarsi proprio in presenza dell’affievolimento, se non della scomparsa, di quelle ragioni di protezione, risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre proprio in ragione della revocabilità di tale scelta. Ciò che provocherebbe, per citare ancora la Corte Costituzionale, la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – diritto che “costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona” perché “il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona”.
La Corte, dunque, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, autorizzando la ricorrente ad accedere alle informazioni relative all’identità della propria madre biologica.
Cassazione n. 15024 del 2016