Rapporto equilibrato con entrambi i genitori, escluso il collocamento prevalente presso la madre solo perché il figlio è in età prescolare – Cassazione civile sez. I, 21/01/2025, n.1486.

Le statuizioni sull’affidamento e il collocamento dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.

Camera Minorile di Palermo - Presidente Avv. Serena Lombardo