Il rapporto con i nonni trova tutela anche nei giudizi di separazione e divorzio

L’art. 317 bis c.c. riconosce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti e la facoltà di ricorrere al giudice, affinché siano adottati i provvedimenti più idonei, nell’esclusivo interesse del minore.

Il ricorso è proponibile esclusivamente dai nonni e la competenza è affidata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei minori.

Tuttavia, la tutela dell’interesse del minore a veder realizzato un rapporto significativo con i nonni, laddove ostacolato da uno dei genitori, potrebbe venire in rilievo anche nei giudizi di separazione e divorzio.

Il rapporto con i nonni nelle separazioni.

Pertanto, nell’ambito dei giudizi di separazione e divorzio, deve essere riconosciuta la legittimazione al genitore a richiedere la regolamentazione dei rapporti anche fra ascendenti e nipoti, al fine di tutelare l’interesse prevalente di questi ultimi alla frequentazione della propria famiglia di origine.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 3539/2025, che ha aperto alla possibilità di regolare il rapporto tra i nonni e i nipoti anche nell’ambito dei giudizi di separazione e divorzio, di competenza del Tribunale Ordinario, fissando il seguente principio di diritto:

nel giudizio di separazione il genitore è ben legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell’altro genitore, ai sensi degli articoli 337 ter e seguenti c.c.”.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3539/2025>


Camera Minorile di Palermo - Presidente Avv. Serena Lombardo