Genitori stranieri separati, possono portare i figli all’estero?
Nel nostro Paese il fenomeno delle coppie multietniche, con marito e moglie di nazionalità diverse è sempre più in ascesa.
Alcuni dati recenti possono far inquadrare ancora meglio la fattispecie.
Certo, avere un dato preciso sul numero di coppie miste in Italia non è facile, ma per capire la portata del fenomeno è sufficiente dare un’occhiata alle statistiche dell’Istat relative a matrimoni e unioni civili. I dati del 2019 mostrano come, nonostante un forte calo del numero totale (-6%), i matrimoni e le unioni civili tra coppie miste sono in costante crescita. Nel 2019, ad esempio, sono state celebrate 34.185 nozze con almeno uno sposo straniero, valore sempre in aumento negli ultimi 5 anni. Questa tipologia di matrimoni riguarda quasi due matrimoni su 10 (il 18,6% del totale dei matrimoni).
Genitori stranieri separati, cosa succede al minore in caso di trasferimento all’estero di uno dei due?
Ciò detto, è interessante capire se uno dei due genitori, in caso di separazione, possa decidere di trasferirsi in un altro Stato portando con sé i figli minori senza il consenso dell’ex coniuge.
Il trasferimento, oltre a compromettere l’esercizio dei diritti del genitore rimasto in Italia, potrebbe nuocere anche allo sviluppo del bambino, qualora perdesse improvvisamente i riferimenti nell’ambiente di vita in cui stava crescendo.
Genitori stranieri separati, la disciplina del codice civile
L’art. 337 sexies del Codice civile impone al genitore, in presenza di figli minori, l’obbligo di comunicare all’altro, entro 30 giorni, ogni cambiamento di residenza o di domicilio, sia in Italia sia, a maggior ragione, all’estero. Il mancato rispetto di questa prescrizione «obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto».
Oltre all’illecito civile, quando un figlio minore viene portato in un altro Stato da un genitore senza l’autorizzazione dell’altro, in modo da precludergli l’esercizio della responsabilità genitoriale, il fatto configura un’ipotesi qualificata e aggravata di sottrazione di minori. Si tratta, precisamente, del reato di sottrazione e trattenimento di minori all’estero, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni (da sei mesi a tre anni se il minore ha compiuto 14 anni di età). La condanna può comportare la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale (dopo un intervento della Corte Costituzionale la decadenza non è più considerata automatica).
Genitori stranieri separati, la precedente sentenza della Cassazione
Già nel 2016 la Cassazione, con sentenza n. 17679 del 28.04.2016, aveva statuito che sussiste il reato proprio nel caso di un genitore che porta con sé il figlio all’estero, così impedendo all’altro genitore rimasto in Italia di vederlo e di incontrarlo con regolarità.
Genitori stranieri separati, l’ordinanza della Cassazione
Invero, di recente, la Cassazione è tornata sulla fattispecie con una ordinanza, la n. 33608 dello scorso 11 novembre.
La madre straniera, secondo la Cassazione, anche se collocataria e quindi convivente con il minore, non può portarsi il figlio nel suo Stato di origine senza il consenso dell’altro genitore. Si trattava, nello specifico, di una donna di nazionalità rumena che, conclusa la relazione coniugale, aveva deciso di rientrare in patria. Questo evento, tuttavia, avrebbe compromesso il diritto del minore a conservare la bigenitorialità, precludendogli di mantenere salde relazioni e incontri con il padre, rimasto in Italia. Inoltre, il Collegio ha ritenuto che l’improvviso sradicamento del ragazzo dall’ambiente di vita in cui stava crescendo avrebbe una «negativa incidenza sullo sviluppo psico-fisico del minore».