Corte d’Appello Trento 23 febbraio 2017: riconosciuto il legame genitoriale tra due papà e una coppia di gemelli nata da maternità surrogata.

Una pronuncia storica quella appena emessa dalla Corte d’Appello di Trento.

Per la prima volta la Corte territoriale applica a due papà i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso, riconoscendo la status di genitore al padre che non aveva nessun legame biologico con i minori.

Il collegio nel motivare la decisione richiama le più recenti pronunce emesse sulla questione, quali appunto la sentenza della Suprema Corte n. 19599/16  e la recentissima pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso Paradiso Campanelli.

E, così, riprende il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità per rispondere alle contestazioni avanzate dal Ministero dell’Interno, osservando che “nella valutazione di compatibilità dell’atto straniero con l’ordine pubblico, il giudice deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme  rispetto ad una o più norme interne, ma se esso contrasti con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”.

E, senza dubbio, in casi come quello in commento, a venire in considerazione è il superiore interesse del minore a conservare lo status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in altro Stato. Ragionando diversamente, è evidente che il minore subirebbe un gravissimo pregiudizio sotto il profilo della perdita dell’identità familiare legittimamente acquisita.

Il rilievo che il legame familiare instauratosi tra i due padri e i minori assume nella decisione della Corte è sottolineato in uno dei passaggi più importanti della pronuncia: si deve escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite”.

Consapevole della portata della sua pronuncia, la Corte non si esime dall’offrire una lettura peculiare dell’altrettanto recente sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Paradiso Campanelli, una pronuncia che ha fatto molto discutere ma che, rileva la Corte di Trento, va commisurata al caso specifico oggetto di decisione. Infatti, sottolinea il collegio, l’esistenza di una de facto family life non è stata esclusa sul mero rilievo dell’assenza del legame biologico, bensì, sulla base di altre circostanze, quali la breve durata della relazione tra il minore e la coppia e la precarietà dei legami dal punto di vista giuridico.

Presupposti del tutto diversi rispetto a quelli del caso deciso.

In definitiva, accertata l’esistenza di una vita familiare tra i due gemelli e la coppia di padri, frutto di una preciso progetto genitoriale della coppia, non vi sono ostacoli al riconoscimento giuridico del provvedimento straniero che dichiara l’esistenza del legame genitoriale tra il padre non genetico e i due minori.

Avv. Serena Lombardo

Ordinanza Corte d’Appello Trento