In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l’età di quattordici anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l’azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell’azione, a seconda che l’età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d’ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, anche se non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso.
Nel caso in esame il consenso venne prestato nel processo e, per quanto interessa, va ribadito che il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni può validamente sopravvenire nel corso del giudizio, anche dopo che ne sia stato eccepito il difetto, integrando esso un requisito del diritto di azione attinente alla legittimazione, del quale il giudice deve verificare la sussistenza al momento della decisione (Cass. n.5291/2000; Cass. n. 4982/1995; Cass. n. 9277/1994; Cass. n. 7761/1990; v. inoltre, in fattispecie particolare, Cass. n. 2572/1999) con la conseguenza che ciò non comporta alcuna nullità dell’attività istruttoria svolta in precedenza.
Camera Minorile di Palermo - Presidente Avv. Serena Lombardo
