Ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi positiva in ordine al futuro comportamento dell’imputato non può fondarsi sul solo dato dell’incensuratezza, dovendo valutarsi ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali (annullata, nella specie, la sentenza impugnata limitatamente al giudizio sulla concedibilità del perdono giudiziale nei confronti di un minore che aveva diffuso a mezzo social network un’immagine fotografica che ritraeva nuda la sua ex fidanzata; a detta della Corte, i giudici del merito non avevano adeguatamente valorizzato la modesta entità della condotta di cessione che si era limitata ad una sola fotografia, ottenuta in un contesto paritario).