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Rilascio del passaporto per il figlio minore in caso di disaccordo di uno dei genitori. Coordinamento con il giudice del conflitto familiare

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    Rilascio del passaporto per il figlio minore in caso di disaccordo di uno dei genitori. Coordinamento con il giudice del conflitto familiare

    Autore: Camera Minorile Palermo | News | 0 commenti | 22 marzo, 2022 | 0

    In pendenza del giudizio di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, si impone al giudice (tutelare o tribunale per i minorenni) investito della domanda di uno dei genitori di rilascio del documento di espatrio per i figli minori (ex art. 3 lett. b) della legge n. 1185 del 1967), nel dissenso dell’altro genitore, di coordinarsi, nei contenuti dell’adottando provvedimento, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto familiare, la cui più ampia cognizione, guidata dal principio dell’interesse preminente del minore, ben può sostenere la statuizione ancillare alla cui adozione sono chiamati i giudici del procedimento di volontaria giurisdizione.
    Con ordinanza della Corte di Cassazione n. 4799/2022, depositata lo scorso 14 febbraio 2022 C.V. per la cassazione del decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Milano, decidendo sul reclamo proposto da Ra.Cl. avverso il provvedimento del Giudice tutelare di Milano revocava l’autorizzazione concessa alla madre al rinnovo dei documenti di espatrio dei figli minori.
    Il ricorso è stato giudicato inammissibile per il principio secondo il quale, in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista della L. n. 1185 del 1967, art. 3, lett. b), quando difetti l’assenso dell’altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale a seguito di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio; dunque, espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore, sicché non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.

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