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Minore straniero non accompagnato, competente il tribunale per i minorenni per la nomina del tutore

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    Minore straniero non accompagnato, competente il tribunale per i minorenni per la nomina del tutore

    Autore: Camera Minorile Palermo | News | 0 commenti | 7 gennaio, 2022 | 0

    Minore straniero non accompagnato, competente il tribunale per i minorenni per la nomina del tutore

    Ai sensi dell’art. 2 della l. n. 47 del 2017 e ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento si qualifica come  “minore straniero non accompagnato” il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

    La condizione del minore straniero non accompagnato postula, da sempre, profili di criticità e complessità.

    Con ordinanza 41930/2021, la Cassazione è tornata sulla questione relativa alla competenza per la nomina del tutore per il minore straniero non accompagnato.

    In particolare, secondo la Suprema Corte, è competente il Tribunale per i Minorenni e non il Tribunale ordinario in funzione di Giudice Tutelare per l’apertura della tutela in favore del minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia.

    Sono minori stranieri non accompagnati anche i minori che siano stati affidati a parenti entro il 4 grado, come è pure confermato dall’art. 10 lett. b) della l. n. 47 del 2017.

    Detta disposizione prevede che quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ovvero al minore sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

    Nello specifico, nella vicenda in esame, il sindaco di un Comune aveva disposto l’affido intra-familiare di un minore di nazionalità albanese, allontanatosi dal suo Paese con il consenso dei genitori per trasferirsi temporaneamente in Italia, presso l’abitazione della sorella e del marito di lei, i quali avevano manifestato la propria disponibilità ad accogliere presso di loro il minore.

    Il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Treviso, pronunciandosi sulla richiesta di esecutività del predetto provvedimento, con decreto, ha dichiarato la propria incompetenza, trasmettendo gli atti al Tribunale per i Minorenni di Venezia per l’apertura della tutela e la nomina di un tutore.

    Secondo la Cassazione, la L. n. 47 del 2017, integrata, quanto alle norme sulla competenza, con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 220 del 2017 ha chiaramente voluto affidare la tutela dei minori stranieri non accompagnati interamente al Tribunale specializzato, ritenuto competente per l’apertura della tutela e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte.

    Al Tribunale per i Minorenni è altresì rimessa l’attuazione delle misure di accompagnamento del minore verso la maggiore età di cui all’art. 13.

    L’intento di concentrare presso il giudice specializzato le competenze in tema di minori stranieri non accompagnati, è reso evidente, d’altra parte, anche dall’attribuzione al Tribunale per i Minorenni della competenza ad emettere il provvedimento attributivo dell’età ai minori stranieri non accompagnati privi di documenti, di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 19 bis, comma 9, scelta che viene considerata “maggiormente garantista per il superiore interesse del minore, in ragione della specializzazione dell’autorità giudiziaria individuata.”.

    Ad avviso della Cassazione, pertanto, è il Tribunale per i Minorenni l’organo competente per la nomina di un tutore ad un minore straniero non accompagnato perché meglio rispondente per la sua specializzazione a tutelarne il superiore interesse.

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