Camera Minorile di PalermoCamera Minorile di PalermoCamera Minorile di PalermoCamera Minorile di Palermo
  • Home
  • Chi siamo
  • Attività
  • News
    • Notizie e approfondimenti
    • Eventi
  • PROTOCOLLI
    • PROTOCOLLI IN MATERIA DI FAMIGLIA, PERSONA E MINORI
  • Contattaci

Divorzio, dopo un anno dalla separazione anche se i due vivono insieme

    Home News Divorzio, dopo un anno dalla separazione anche se i due vivono insieme
    SuccessivoPrecedente
    unnamed

    Divorzio, dopo un anno dalla separazione anche se i due vivono insieme

    Autore: Camera Minorile Palermo | News | 0 commenti | 29 novembre, 2021 | 0

    Divorzio, dopo un anno dalla separazione anche se i due vivono insieme

    Per la Cassazione, per poter ritenere che una coppia dopo la separazione si sia riconciliata, è necessaria la ripresa della coabitazione e una effettiva e concreta ripartenza dei rapporti spirituali e morali.

    Divorzio, la convivenza forzata non integra gli estremi di una coabitazione necessaria alla riconciliazione

    La convivenza forzata, che può essere ricondotta alla testardaggine di uno dei due coniugi a non voler lasciare la casa, non integra gli estremi di una coabitazione necessaria alla riconciliazione se non c’è la contestuale ripresa anche dei rapporti morali e spirituali. Il termine di un anno, peraltro, che deve decorrere dall’udienza presidenziale ai fini del ricorso per divorzio non è soggetto alla sospensione feriale perché in realtà, insieme alla mancata ripresa della convivenza, è un presupposto della domanda di divorzio. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 36176/2021.

    Divorzio, la pronuncia di secondo grado

    La Corte di Appello confermava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi dopo un anno dall’udienza presidenziale anche se, in assenza di riconciliazione, la coabitazione non è venuta meno. La Corte, invero, ha rilevato su tale punto che vi è stata una coabitazione forzata, certamente dovuta alla ostinazione della moglie a non voler lasciare la casa, condotta che non presenta alcun collegamento con la volontà di riconciliarsi con il proprio marito.

    Divorzio, il ricorso in Cassazione

    La donna, pertanto, decide di ricorrere in Cassazione rilevando, con il primo motivo, che la sentenza di secondo grado deve essere, in realtà, considerata nulla atteso che, a causa della sospensione feriale dei termini, occorreva attendere 1 anno e 31 giorni dall’udienza presidenziale per depositare il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
    Con il secondo motivo, viene contestato il diniego delle istanze istruttorie avanzate per dimostrare l’insussistenza del protrarsi della separazione.
    Con il terzo ed ultimo, invece, la ricorrente sostiene che la sentenza debba considerarsi nulla a causa della mancata partecipazione del PM al giudizio di primo grado.
    Per i Giudici il primo e il terzo motivo appaiono infondati, mentre il secondo è inammissibile, con conseguente respingimento del ricorso.

    Il primo motivo viene considerato infondato perché, nel caso di specie, la statuizione sulla separazione giudiziale è passata in giudicato, essendo decorsi 12 mesi dalla stessa e stante il fatto che la vita coniugale non è ripresa in tale lasso di tempo. A ben vedere, la sospensione feriale non opera in relazione a detto termine perché è considerato, assieme alla mancata ripresa della convivenza, un presupposto per avanzare la domanda di divorzio.

    Inammissibile il secondo motivo perché nell’arco dei suddetti 12 mesi il marito ha sporto querela nei confronti della moglie per le condotte violente di quest’ultima e ha avviato un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c per ottenere che la moglie lasciasse la casa. La coabitazione forzata, dunque, non può assolutamente assumere i contorni di una riconciliazione, perché non è affatto indicativa della ripresa effettiva di una vita spirituale e materiale dei coniugi.

    Divorzio, le precisazioni della Cassazione

    Spetta inoltre alla parte che ha interesse a far valere la riconciliazione, puntualizza la Cassazione, dimostrare che la stessa si è verificata dopo la separazione, portando in giudizio una prova che deve essere piena e incontrovertibile. Gli effetti della separazione cessano solo quando le parti riprendono a coabitare, senza che rilevino però a tal fine, incontri occasionali e di frequentazione, quando questi non sono sintomatici della ripresa del rapporto anche dal punto di vista morale e spirituale. Una volta che il giudice, come nel caso in esame, ha espresso un giudizio negativo sull’avvenuta riconciliazione dei coniugi la Cassazione non può andare a sindacarlo.

    Infondato, per concludere, anche l’ultimo motivo perché il PM non è obbligato a prendere parte al procedimento di separazione: è infatti sufficiente che gli atti gli vengano comunicati, essendo nella sua discrezione e diligenza partecipare e formulare le sue conclusioni.

    Segui su FB la nostra pagina!

    Nessun tag

    SuccessivoPrecedente

    Articoli recenti

    • Divorzio, non ricorribile in Cassazione la decisione sulla scuola dei figli 23 marzo 2022
    • Rilascio del passaporto per il figlio minore in caso di disaccordo di uno dei genitori. Coordinamento con il giudice del conflitto familiare 22 marzo 2022
    • Capacità genitoriale irreversibilmente inidonea: sì all’adozione se la madre espone il figlio alle violenze intrafamiliari 17 marzo 2022
    • Fine della convivenza. Il trasferimento della proprietà di un immobile al figlio non esonera il genitore dai propri obblighi di mantenimento 11 marzo 2022
    • Affidamento condiviso, occorre una frequentazione paritaria con il figlio 9 marzo 2022

    Archivi

    • marzo 2022
    • febbraio 2022
    • gennaio 2022
    • dicembre 2021
    • novembre 2021
    • maggio 2020
    • aprile 2020
    • dicembre 2019
    • novembre 2019
    • ottobre 2019
    • settembre 2019
    • luglio 2019
    • febbraio 2019
    • ottobre 2018
    • settembre 2018
    • luglio 2018
    • giugno 2018
    • maggio 2018
    • aprile 2018
    • marzo 2018
    • gennaio 2018
    • dicembre 2017
    • luglio 2017
    • maggio 2017
    • marzo 2017
    • febbraio 2017
    • ottobre 2016
    • settembre 2016
    • luglio 2016
    • giugno 2016
    • maggio 2016
    • aprile 2016
    • novembre 2015
    • maggio 2015
    • aprile 2013

    Camera Minorile di Palermo

    La Camera Minorile di Palermo è un’associazione di avvocati che operano nell’ambito del diritto minorile e della famiglia promuovendo la centralità del minore come soggetto di diritti.

    Indirizzo:
    via Notarbartolo 5 - 90100 Palermo (PA)

    Indirizzo e-mail:
    info@cameraminorilepalermo.it

    Articoli recenti

    • news-3

      Divorzio, non ricorribile in Cassazione la decisione sulla scuola dei figli

      Non è ricorribile in Cassazione l’ordinanza della Corte d’appello che su ricorso

      23 marzo, 2022
    • passaporto_fg

      Rilascio del passaporto per il figlio minore in caso di disaccordo di uno dei genitori. Coordinamento con il giudice del conflitto familiare

      In pendenza del giudizio di separazione personale, di cessazione degli effetti civili

      22 marzo, 2022

    Cerca sul sito

    Copyright 2016 Camera Minorile di Palermo | Developed by Milestone CMS
    • Home
    • Chi siamo
    • Attività
    • News
      • Notizie e approfondimenti
      • Eventi
    • PROTOCOLLI
      • PROTOCOLLI IN MATERIA DI FAMIGLIA, PERSONA E MINORI
    • Contattaci
    Camera Minorile di Palermo